La normativa in merito all’uso dei quad da strada
Definizione di quad
Le patenti per il quad
Gradualità delle patenti
Sanzioni per guida senza patente
Patenti speciali
Guida di macchine operatrici ed agricole (Art. 124 C.d.S.)
Strade a scorrimento veloce e autostrade
Casco obbligatorio
Trasporto passeggero
Immatricolazione e revisioni
Assicurazione RC
Definizione di quad
I quad, secondo l’Art. 53 del Codice della Strada e sue successive modifiche, è normato come quadriciclo. Il quadriciclo a sua volta fa parte della categoria dei motoveicoli (Il comma deve essere integrato e modificato secondo quanto stabilito dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, in recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote)
I quad sono considerati quadricicli leggeri se la loro massa a vuoto è inferiore ai 350 Kg, la cui velocità massima è inferiore o pari a 45 km/h, la cilindrata è inferiore o pari a 50 cm3 o la potenza è inferiore o uguale ai 4 KW. Se destinati al trasporto persone ma con una massa non superiore ai 400 kg e una potenza inferiore ai 15 KW abbiamo tutti gli altri quadricicli tra cui i nostri quad.
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La patente per il quad
Il decreto legislativo 18/04/2011 – n. 59 – “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida” (Modificato dal Decreto legislativo 2 del 16/01/2013 – Modificato dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 25/02/2013 (G.U. n. 84 del 10/04/2013) – scarica pdf – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n.99 del 30-4-2011, recepisce per intero la direttiva europea sulle patenti 2006/126/CE e porta modifiche importanti agli Articoli del Codice della Strada.
L’art. 116 CDS è stato integralmente sostituito e riscritto, in modo da armonizzare le categorie di patenti ivi indicate con quelle previste dalla direttiva 2006/126/CE. Sul tema, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, con la citata nota prot. n. 1403 del 16 gennaio 2013, ha fornito indicazioni dettagliate alle quali si rinvia per ogni utile approfondimento (All. 4). In particolare, si segnala che:
• è stata introdotta la patente AM, necessaria per la conduzione di tutti i ciclomotori;
• è stata introdotta la patente di categoria A2 e sono state rimodulate, di conseguenza, le categorie A1 e A già previste;
• sono state reintrodotte le patenti di categoria B1, C1 e D1.
Per effetto delle modifiche indicate, in Italia, come accade per tutti i paesi dell’UE, sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell’Unione, devono essere aggiunti, solo per il territorio nazionale, i veicoli indicati dall’art. 125, comma 2, lett. h), C.d.S.
Nel dettaglio il decreto dice che:
– dal 2016 le moto e i quad nuovi dovranno essere costruiti secondo le normative euro 4 e dal 2017 tutti i veicoli in vendita dovranno seguire questa regola. Anche i motocicli e i quadricicli leggeri dal 2017 dovranno seguire questo principio. Dal 2020 poi tutti i veicoli circolanti dovranno essere euro 5.
– la carrozzeria non deve avere parti sporgenti che possano creare danno agli latri utenti in caso di incidenti e per tutti i veicoli della categoria L (quad, UTV, microcar, buggy, moto e ciclomotori) che le ruote, ognuna, possa ruotare a velocità diversa.
– Le modifiche, emanate dal Ministero dei Trasporti, che coinvolgono principalmente i motociclisti, condizionati dal punto di vista delle età minime per poter guidare determinati mezzi, prevedono l’introduzione di nuove patenti e cambiano i limiti per alcune di quelle già esistenti. Viene eliminata la possibilità attuale di guidare il quad con la patente A o con la B, indifferentemente. Il procedimento non è retroattivo e quindi chi è in possesso di una patente A anteriore al 19 gennaio scorso, potrà comunque guidare il quad senza incorrere in sanzioni, la novità riguarda solamente le patenti successive a tale data.
Le patenti:
- Patente AM (14 anni) Sostituisce il Certificato alla Guida dei Ciclomotori C.I.G.C.Abilita alla guida di:
Ciclomotori a due ruote e veicoli a tre ruote la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³.Quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.Esame pratico dovrà essere fatto con:
Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale.
- Patente B1 (16 anni) Patente specifica per guidare i quad di una certa potenza.Abilita alla guida di:
Quadricicli diversi da quelli riportati sopra, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarieEsame pratico dovrà essere fatto con:Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
- Patente B (18 anni)Abilita alla guida di:
Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purchè la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. Macchine agricole.L’esame pratico dovrà essere fatto con:
Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Riassumendo:
Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) | AM |
A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) | AM – A1 – A2 – A |
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) | AM e A1 – A2 – A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM – A1 |
A (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM – A1 – A2 – A |
B (entro il 31 dicembre 1985) | AM – A1 – A2- A – B1 – B |
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) | AM – B1 – B e A1 – A2 – A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
B (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM – B1 – B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
C | AM- A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 – B – C1 – C |
D (rilasciata entro il 30 settembre 2004) | AM – A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 – B – C1 – C – D1 – D |
D (rilasciata dal 1 ottobre 2004) | AM – A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) – B1 – B – D1 – D |
E conseguita da titolare di patente B | BE – BE – C1E – CE – BE – C1E – CE – D1E – DE – BE – D1E – DE |
E conseguita da titolare di patente C | |
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2003) | |
E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003) |
Le patenti di categoria C, CE, D, DE, conseguite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, consentono di condurre motocicli di categoria A2 o A in ragione della data di conseguimento della patente di categoria B, secondo quanto riportato in tabella.
Gradualità delle patenti
Le novità introdotte dalla rivisitazione dell’Art. 125 del Codice della Strada riguardano la previsione dei principi di gradualità ed equivalenza delle patenti di guida e le sanzioni in caso di violazione dei codici dell’UE e di quelli nazionali, come la guida di un veicolo non adattato rispetto alle indicazioni riportate sulla patente posseduta. Modalità di conseguimento delle patenti. È necessario rispettare l’età minima prescritta per ogni patente.
PATENTE POSSEDUTA | PATENTE DA CONSEGUIRE | ESAME | |
Patente AM | → | Patente A1, A2, A o B | Esame teorico + esame pratico |
Patente A1 | → | Patente A2 | Esame pratico |
Patente A1, A2 | → | Patente A | Esame pratico |
Patente A1, A2, A, B1 | → | Patente B | Esame pratico |
Patente A1, A2, A | → | Patente BE | Bisogna conseguire prima la patente B |
Patente A1, A2, A | → | Patente C1, C, D1 o D | Bisogna conseguire prima la patente B |
Patente B | → | Patente A2, A1 | Esame pratico |
Patente B | → | Patente A | Esame pratico |
Patente B | → | Patente C1, C, D1 o D | Esame teorico + esame pratico |
Patente B | → | Patente BE | Esame teorico integrativo orale + esame pratico |
Patente B | → | Patente C1E o CE | Bisogna fare prima la patente C1 o C |
Patente B | → | Patente D1E o DE | Bisogna fare prima la patente D1 o D |
Patente C1 | → | Patente C | Esame teorico + esame pratico |
Patente D1 | → | Patente D | Esame teorico + esame pratico |
Patente C1, C, D1, D | → | Patente C1E, CE, D1E o DE | Esame teorico orale integrativo + esame pratico |
Patente CE | → | Patente D | Esame teorico + esame pratico |
Patente CE + D | → | Patente DE | Esame pratico |
Patente C | → | Patente DE | Bisogna fare prima la patente D |
Sanzioni per guida senza patente
Secondo l’Art. 116 del Codice della Strada, comma 15, (reato di guida senza patente) le sanzioni vengono applicate in questi casi:
a) non si è mai conseguita una patente. Tale violazione, per effetto della previsione della nuova patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC;
b) quando la patente è stata revocata. In questo caso il provvedimento di revoca deve essere già stato notificato all’interessato;
c) quando il titolare di patente è stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti (come indicato dall’Art. 119 del Codice della Strada);
d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta.
In questo caso bisogna distinguere, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, quando ricorre il reato dell’Art. 115, comma 15, o quando parliamo di un illecito amministrativo di cui all’Art. 116, comma 15-bis, del Codice della Strada:
• il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
• il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
• il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
Pur in assenza di una specifica previsione normativa all’interno dell’art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso i cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell’art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l’abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.
Ricorre, invece, l’illecito penale di cui all’art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.
Come disposto dal comma 17 dell’art. 116 C.d.S., all’accertamento del reato consegue l’applicazione del fermo amministrativo del veicolo, secondo le procedure dell’art. 224-ter C.d.S.. In caso di recidiva, la cui valutazione deve essere compiuta sulla base dei principi dell’art. 99 c.p. e, quindi, dopo che il primo reato sia stato giudicato con sentenza definitiva, è disposto il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, si applicano le procedure di cui all’art. 224-ter C.d.S..
Quando non sia possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi.
Quando il reato è commesso con un ciclomotore o con un motoveicolo, invece, continuano ad essere applicabili, anche al di fuori dei casi di recidiva biennale, le disposizioni dell’art. 213, comma 2-sexies, C.d.S. che prevedono il sequestro e la confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Anche per tali misure, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 224-ter C.d.S..
in pratica oltre alla guida senza patente, considerata un illecito penale all’art. 116, adesso, anche la guida con patente di categoria diversa, ovvero “non corrispondente”, è considerata tale.
Patenti speciali
È prevista la possibilità di rilasciare ai diversamente abili le patenti di guida previste dall’art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE. Nello specifico, come riportato al comma c, ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.
Il titolare di patente speciale che, non rispettando le prescrizioni imposte da codici UE armonizzati ovvero da codici nazionali, si pone alla guida di un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente di guida da uno a sei mesi, previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell’art. 125 C.d.S..
Guida di macchine operatrici ed agricole (Art. 124 C.d.S.)
Con la modifica apportata all’art. 124 C.d.S., viene stabilito che per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’art. 116, comma 3, C.d.S.
La guida delle macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall’art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h, richiede una patente della categoria A1 ovvero ogni altra patente che la comprenda.
Per la guida delle altre macchine agricole, diverse da quelle sopradescritte, nonché delle macchine operatrici, eccetto quelle di dimensioni eccezionali, è invece richiesto il possesso della patente di categoria B.
Solo per le macchine operatrici di dimensioni eccezionali è richiesto il possesso della categoria C1 o di altra patente che la comprenda (quale quella di categoria C o CE, ovvero D o DE, rilasciata prima dell’1.10.2004).
La guida di una macchina agricola o di una macchina operatrice senza avere la patente o avendo una patente diversa da quella richiesta non è più oggetto di sanzione amministrativa ma è punita con le sanzioni penali dall’art. 116, comma 15, C.d.S. Dall’accertamento della violazione conseguono le sanzioni accessorie di cui al comma 17 dell’art. 116 C.d.S.. All’incauto affidamento del veicolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 14, C.d.S.
Strade a scorrimento veloce e autostrade
In base all’articolo 175 del Codice della strada, comma 2, lettera B, ai motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg è preclusa la circolazione su autostrade e starde extraurbane; inoltre al comma 4 vengono indicate anche le velocità minime con cui è ammessa la circolazione, ed andando a controllare nel regolamento del medesimo articolo, leggiamo che è fissato un limite minimo di velocità di almeno 80 km/h in piano del mezzo. Esistono delle limitazioni sia in termini di massa che di velocità, che negano l’accesso ai quad in questa tipologia di strade, in quanto la nostra classe di appartenenza è quella dei quadricicli trasporto persone uso proprio, con un limite di massa vuoto inferiore o pari a 400 kg, potenza massima di 15 kW e velocità massima di 80 km/h. In caso di infrazione potremmo incorrere in una sanzione che varia da 36,00 a 148,00 Euro, con il conseguente ritiro di due punti dalla patente.
Casco obbligatorio
Il casco è obbligatorio per tutti i conducenti e i passeggeri di motoveicoli, esclusi quelli dotati di cellula di sicurezza omologata come lo sono i side by side. Chiunque sia alla guida o come passeggero su un quad, quindi, deve indossare il casco.
Il casco deve essere di tipo omologato in base alle normative europee, con una chiara ed indelebile targhetta applicata al cinturino: tutti i caschi recenti devono riportare sulla targhetta2 la E vicino ad un numero (paese di omologazione), un codice che identifica la pratica di omologazione, la specifica sul tipo di mentoniera (P-Protettiva, NP – non protettiva, J- casco jet, senza mentoniera), la dicitura 05 (oppure 22/05 oppure ECE 22/05) ed il numero progressivo di produzione.
Trasporto passeggero
Tutti i quad omologati e immatricolati e gli ultimi 50 cc sono dotati di un libretto di circolazione. Sul quadro 2 alla dicitura S.1 sono indicati i posti complessivi, compreso il conducente: se il numero è 2 si può trasportare un passeggero1, se è 1 no. Il trasporto di passeggeri sui ciclomotori è permesso2 dal 14 luglio 2006, sempre se il conducente è maggiorenne e il veicolo è omologato per due.
Immatricolazione e revisioni
Per circolare su strada un veicolo deve essere regolarmente immatricolato (art 93 e 76 CDS): con questa procedura si ottiene un libretto di circolazione ed una targa da applicare al veicolo. La targa può essere di due tipi, una motociclistica ed una per ciclomotore, a seconda della cilindrata.
La revisione periodica (art 80 CDS, Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 novembre 2002, G.U. n. 283 del 9.12.2002) è allineata nelle date a quella delle automobili: dopo i primi 4 anni e successivamente ogni 2.
Assicurazione RC
Per la circolazione su strada è obbligatorio che il quad sia coperto da regolare assicurazione sulla Responsabilità Civile (Art 193 CDS). Il tagliando (Art 181 CDS) di regolare pagamento, inoltre, deve essere conservato e trasportato insieme ai documenti del veicolo. Per altre informazioni sulle assicurazioni quad e side by side clicca qui